Organo di garanzia
L’Organo di Garanzia è costituito ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e successiva modifica (art. 2, comma 1 del DPR n. 235 del 21 novembre 2007).
Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere e assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle Studentesse degli Studenti, sono:
- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto e avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio.
L’Organo di Garanzia è composto da:
- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- due docenti;
- un rappresentante degli studenti;
- un rappresentante dei genitori.
Sono inoltre nominati tre membri supplenti (docente, studente, genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità.
Composizione attuale